Art. 10. – Organi dell’Associazione
Gli organi dell'associazione sono:
Art. 11. - L'Assemblea Generale dei soci
11.1 Composizione. L’Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
11.2 Tipologia. L’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via ordinaria o straordinaria a seconda delle materie oggetto di delibera.
11.3 Attribuzioni. Spetta all'Assemblea Generale ordinaria deliberare su:
Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare su:
11.4 Convocazione e ordine del giorno
L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed del bilancio preventivo di ogni esercizio, mediante avviso scritto, inviato, anche via e-mail, a ciascun socio almeno 30 giorni prima dell'adunanza. È altresì convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei soci dell’Associazione.
Per la valida costituzione dell'Assemblea Generale ordinaria è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci in prima convocazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione, trascorsa un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti. Se l'Assemblea Generale dei soci è straordinaria, è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei soci, in prima convocazione, e di almeno 1/3, in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima. Le decisioni vengono adottate con maggioranza del cinquanta per cento più uno.
Hanno diritto di intervenire, anche a mezzo apparati di conferenza a distanza, all'Assemblea Generale tutti i soci che si trovino in regola col pagamento del contributo associativo annuo. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto esercitatile anche mediante delega scritta a favore di altro socio.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente. All'inizio di ogni sessione, il Presidente elegge tra i soci presenti un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato. Al primo compete l’obbligo di custodire tali verbali nonché di fornirne copia conforme ai soci che ne facessero richiesta.
Art. 12. – Consiglio Direttivo
12.1 Composizione. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da TRE membri che vengono nominati dall’Assemblea Generale ordinaria e durano in carica tre anni. Sono eleggibili quali membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che hanno diritto di voto, tuttavia la maggioranza del Consiglio deve essere sempre composta da soci fondatori.
12.2 Attribuzioni. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare, il Consiglio Direttivo deve:
12.3 Funzionamento.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni due mesi mediante comunicazione scritta, da inviarsi anche via e-mail, almeno 15 giorni prima, e recante la data, l’ora fissata per l’adunanza nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo può altresì riunirsi qualora ne facciano richiesta al Presidente la maggioranza degli stessi.
Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Art. 13. – Il Presidente
Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Il Presidente dell’Associazione assolve le seguenti funzioni:
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno assolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla sua carica, il Vice Presidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 60 giorni dalla cessazione, ha l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.
Art. 14. – Il Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:
Art. 15. – Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario assolve le seguenti funzioni:
Per l'espletamento delle attività di gestione amministrativa, burocratica e legale dell'Associazione, ha facoltà di disporre il ricorso a servizi e consulenti esterni.
Ogni esborso derivante dalle suddette attività dovrà essere autorizzato dal Presidente su richiesta del Segretario Generale che sarà obbligato a presentare liste di spese documentate, regolari fatture o ricevute fiscali.
In caso di nomina di uno o più Vicesegretari, questi ultimi hanno il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero possono svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario Generale.
Art. 16. – Remunerazione degli organi sociali.
Le attività svolte da Presidente, Vice Presidente, Componenti del Consiglio Direttivo e Segretario saranno retribuite nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.