Art. 17. – Patrimonio
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
Art. 18. – Bilancio consuntivo e preventivo
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.